Si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l’eliminazione della vegetazione esistente oppure l’asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale.
Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni per la trasformazione d’uso del bosco rilasciate dagli enti competenti, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento e di igiene ambientale locale (articolo 43 della Legge Regionale 05/12/2008, n. 31).
L’autorizzazione può essere accordata solo contestualmente o successivamente al rilascio, da parte dell’ente competente, dell’autorizzazione paesaggistica.
Interventi compensativi
L’autorizzazione forestale prevede, a carico del richiedente, gli interventi compensativi finalizzati a realizzare (articolo 43, comma 3 della Legge Regionale 05/12/2008, n. 31):
- nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di montagna e di collina, specifiche attività selvicolturali volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti e al riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione forestale
- nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di pianura, rimboschimenti e imboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su superfici non boscate di estensione almeno doppia di quella trasformata, da sottoporre a regolare manutenzione fino all’affermazione.
Gli interventi compensativi, le successive manutenzioni e il reperimento delle aree a tal fine necessarie sono a carico del richiedente. Gli interventi possono essere realizzati anche dall’ente che ha rilasciato l’autorizzazione: in questo caso il richiedente deve versare l’intero importo presunto corrispondente alla sommatoria dei costi di acquisto delle aree di intervento, di progettazione, di realizzazione e di successiva manutenzione degli interventi compensativi.
Presenza o assenza di piano di indirizzo forestale
- opere pubbliche o di pubblica utilità
- viabilità agro-silvo-pastorale
- allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti
- ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti
- manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall’agenzia del territorio
- adeguamento igienico sanitario, o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall’Agenzia del Territorio.
- di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l’ingegneria naturalistica
- di viabilità agro-silvo-pastorale o altri interventi di miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o in piani di assestamento forestale approvati
- di conservazione della biodiversità o del paesaggio
- presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all’esercizio dell’attività primaria in montagna e in collina.
- gli interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l’ingegneria naturalistica, non sono assoggettati all’obbligo di compensazione
- gli interventi di viabilità agro-silvo-pastorale o altri interventi di miglioramento forestale sono soggetti ad oneri di compensazione di minima entità.