Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 l’autorizzazione paesaggistica è necessaria per ogni tipo di intervento che possa arrecare “pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”.
L’autorizzazione costituisce atto autonomo e preliminare al rilascio al permesso di costruire o agli altri titoli che legittimano l’intervento dal punto di vista urbanistico-edilizio (articolo 146 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42).
Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata
L’autorizzazione paesaggistica segue un procedimento ordinario (disciplinato dall’articolo 146 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42) oppure un procedimento in forma semplificata (disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31 per gli interventi di lieve entità elencati nell’Allegato B).
L’autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace ed ha una validità di cinque anni dalla data di rilascio. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.
L’autorizzazione paesaggistica scaduta da meno di un anno e relativa a interventi in tutto in parte non eseguiti, può essere rinnovata con il procedimento in forma semplificata, a condizione che il progetto sia conforme a quanto autorizzato e a eventuali prescrizioni di tutela sopravvenute.
Una volta decorsi cinque anni, salva la possibilità di rinnovo con procedimento semplificato, l’esecuzione dell’intervento deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo previsto dal quinquennio stesso (articolo 146, comma 4 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42).
Quando non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica
Non è invece richiesta autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi (articolo 149 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42):
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici
- interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territori
- il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica anche i seguenti interventi e opere (Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, art. 2, com. 1):
- interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica elencati nell’Allegato A
- particolari categorie di interventi esonerate dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica ed elencate nell’articolo 4.