Domanda Indennizzo danni da fauna selvatica nel Parco

Il REGOLAMENTO PER L’INDENNIZZO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALL’INTERNO  DEL PARCO NATURALE DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE, redatto ai sensi della D.G.R. 2 agosto 2022 – n. XI/6831 “Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta” e della D.G.R. 8 agosto 2023 – n. XII/883 Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta – Regime quadro SA.108876 (2023), regola le modalità per l’ applicazione delle misure di prevenzione e la concessione degli indennizzi dei danni provocati dagli animali protetti alle produzioni agricole per il mantenimento dei sistemi agricolo-forestali ed ecologici nelle Aree Protette ed in particolare nel Parco Naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Nello specifico verso le PMI come da definizione di cui all’allegato I del reg. (UE) n. 2472/ 2022 e secondo tutte le condizioni di cui al capo I nonché le condizioni specifiche di cui agli art. 14 e 29 del capo III del regolamento (UE) 2022/2472.

Pertanto ai sensi del Regolamento risultano ammissibili gli indennizzi per i danni causati alle produzioni agricole da animali protetti. Per animali protetti si intende:

  • specie animali protette dalle disposizioni comunitarie, ed in particolare dalla direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici e dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, e delle specie indicate all’articolo 2, comma 1 della legge n. 157/1992;
  • uccelli e mammiferi viventi nei parchi nazionali, regionali, nelle riserve naturali di cui alla legge n. 394/91, nelle oasi di protezione di cui all’art. 10, comma 8, lettera a) della legge 157/92 e nelle zone di protezione di cui all’articolo 1, comma 5 della legge 157/92 ove in tali zone sia vigente il divieto di caccia totale e permanente.

Le agevolazioni del presente regime di aiuto devono essere assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”, in particolare gli enti parco e i gestori delle riserve naturali, individuati dalla legge quali enti concedenti ed eroganti degli indennizzi, prima del perfezionamento degli atti di concessione ed erogazione, devono garantire le verifiche propedeutiche e l’alimentazione dei rispettivi registri degli aiuti di Stato e registrare in SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) i contributi acquisendo i SIANCOR, uno per ciascuna impresa agricola; tali codici devono essere riportati sugli atti di concessione; l’inadempimento di quanto disposto dall’art 52 della legge 234/2012 può comportare la responsabilità patrimoniale del dirigente che assume gli atti senza aver proceduto alla registrazione dei beneficiari in SIAN.

TIPOLOGIA DEL DANNO

Di seguito sono riportate le tipologie di danno indennizzabili:

  1. danni a carico dei prati a sfalcio in attualità di coltivazione, in quanto la costante attività di alimentazione degli ungulati selvatici diminuisce, in termini percentuali, la produttività degli stessi;
  2. danni a carico dei campi di cereali, leguminose, brassicacee o girasole in attualità di coltivazione, quando l’azione degli ungulati selvatici danneggia per utilizzo o calpestio le colture e i prodotti stessi;
  3. danni a carico delle coltivazioni agricole di pregio (frutti, vigneti, piccoli frutti, orti, fiori, zafferano, etc.), quando l’azione degli ungulati selvatici danneggia le colture e i raccolti, a condizione che venga effettuata la posa di recinzioni idonee per la protezione dei coltivi;
  4. danni per animali uccisi, con esclusione dei cani da guardia e cani da pastore, per piante distrutte; i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi o delle piante distrutte;
  5. costi indiretti: i costi veterinari relativi al trattamento di animali da reddito feriti e i costi del lavoro connessi alla ricerca di animali scomparsi;
  6. danni materiali causati ad attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e scorte. Il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico posseduto prima dell’evento che ha determinato il danno; tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo prezzo medio di mercato a seguito dell’evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore immediatamente prima e immediatamente dopo l’evento. Per la quantificazione dei danni ci si riferisce ai prezziari regionali aggiornati, oppure a metodologie di costi Dall’importo del danno devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell’evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario. ll danno deve essere calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

DENUNCIA DEL DANNO

La denuncia deve essere trasmessa dall’interessato al Parco, tramite posta elettronica o consegnata a mano, entro e non oltre 7 giorni dall’avvenuto danno, anche nel caso di danni ad allevamenti di bestiame, al fine di permettere al personale del Parco di accertare la rilevanza del danno.

Il richiedente deve astenersi da procedere a eventuali sistemazioni prima del sopralluogo di stima, pena l’esclusione dalla valutazione del danno, salvo diversi accordi con il personale dell’Ente.

La denuncia per i danni subiti dalle coltivazioni e agli allevamenti è effettuata sul modulo preposto:

scarica MODULO B danni alle colture –  scarica  MODULO C danni agli allevamenti,

che contiene i seguenti dati obbligatori, che devono essere completi, pena l’esclusione dalla valutazione del danno:

    1. dati del richiedente (nome, cognome, indirizzo, telefono, )
    2. dati dell’azienda (Partita Iva Agricola, Codice Fiscale Azienda);
    3. luogo e data nella quale si è verificato il danno;
    4. analisi, distinta per appezzamento, dello stadio vegetativo della coltura danneggiata, della percentuale del danno percepito, altre eventuali e significative osservazioni;
    5. eventuale analisi, distinta per ogni specie allevata, dei capi oggetto di danno;
    6. fotografie attestanti il danno;
    7. utilizzo di metodi ecologici;
    8. autodichiarazione di non copertura assicurativa del danno subito;
    9. dichiarazione di aiuti “de-minimis” fornita dall’Ente Parco o da Regione Lombardia.

ACCERTAMENTO DEL DANNO

L’accertamento del danno viene effettuato dall’Ente Parco mediante sopralluoghi del personale preposto e/o da professionisti incaricati.

Il personale per l’accertamento:

    1. effettua il sopralluogo in accordo con il richiedente o in autonomia, entro 15 giorni lavorativi dal giorno della denuncia;
    2. redige un verbale di sopralluogo contenente ogni informazione utile ad accertare il danno arrecato del danno;
    3. mappa le aree di danno tramite ausilio di GPS o eventualmente utilizzando un drone;
    4. può chiedere, nel corso dell’istruttoria, integrazioni documentali atte a supportare la stima dei danni;

 

VALUTAZIONE DEL DANNO

Per la determinazione del danno subito, i prezzi medi di mercato alla produzione sono quelli rilevati dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Ove non disponibili i suddetti dati, i prezzi di mercato alla produzione sono quelli individuati dalle Camere di commercio o da appositi prezzari approvati dalle Regioni e dalle Province autonome o da qualsiasi altro ente autorevole in materia agronomica/agraria. In alternativa è anche possibile richiedere all’agricoltore (richiedente) fatture relative ai costi sostenuti.

La stima definitiva, ai fini dell’indennizzo, sarà determinata dal Responsabile del Servizio su proposta dell’incaricato. Il provvedimento potrà inoltre riportare eventuali informazioni ed indicazioni utili a diminuire la vulnerabilità dell’attività danneggiata tramite il potenziamento dei metodi ecologici adottati.

Le metodologie di stima del danno sono riportate nell’ALLEGATO E;

In caso di danni reiterati sullo stesso appezzamento, maggiori di 2, l’indennizzo è erogato solo se il richiedente attiva un’ulteriore misura di prevenzione elencata nell’art. 10 comma

Non verranno indennizzati i danni per i quali non siano state rese operative le misure di protezione indicate nell’art.10.

In caso di mancato accordo sulla stima di danno, l’impresa agricola potrà far effettuare, a proprie spese, una perizia da parte di un professionista abilitato. In caso di mancato accordo peritale per le valutazioni del danno la conseguente controversia sarà poi sottoposta alla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente per territorio.

La franchigia al di sotto della quale il singolo danno viene considerato naturale e non indennizzabile è pari a 150 euro complessivi.