Accertamento di compatibilità paesaggistica

Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 l’autorizzazione paesaggistica è necessaria per ogni tipo di intervento che possa arrecare “pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”.

L’autorizzazione costituisce atto autonomo e preliminare al rilascio al permesso di costruire o agli altri titoli che legittimano l’intervento dal punto di vista urbanistico-edilizio (articolo 146 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42).

 

Accertamento di compatibilità paesaggistica

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati deve presentare domanda per accertare la compatibilità paesaggistica (articolo 167 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42), se sono stati realizzati lavori:

  • in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non hanno causato la creazione di superfici utili o volumi oppure un aumento di quelli legittimamente realizzati
  • che hanno previsto l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica
  • comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380).

Se la compatibilità paesaggistica è accertata, il trasgressore deve pagare una sanzione pari alla somma del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito grazie alla trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato dopo una perizia di stima.

Se la compatibilità paesaggistica non è accertata, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.

Domande e comunicazioni
Documentazione necessaria alla presentazione dell’istanza.
Modulo: SCARICA
Per tutte le richieste di Accertamento di compatibilità paesaggistica OCCORRE ALLEGARE:
  • Relazione Paesaggistica SCARICA
  • Modulo “PROCURA SPECIALE” SCARICA contenente l’incarico per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica dell’istanza (procura ai sensi dell’art. 1392 c.c.), debitamente compilato e sottoscritto;
  • 1 MARCA DA BOLLO da € 16,00 per l’istanza SCARICA DICHIARAZIONE
  • ATTESTAZIONE dell’avvenuto PAGAMENTO di € 20,00 per DIRITTI DI SEGRETERIA determinati ai sensi della deliberazione del C.d.G. del Parco n. 07 del 23.02.2012.

I pagamenti a favore dell’Ente Parco possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:

  • PagoPa Sito Parco: www.ateinsubriaolona.it – menù Parchi – Parco Pineta – Amministrazione –  Servizi online PagoPa –  CLICCA QUI> link
  • Girofondi – Banca d’Italia conto di tesoreria unica (solo per pagamenti fra le pubbliche amministrazioni)  IT 18I0100003245132300308828 – Numero di contabilità speciale: 308828 CAUSALE da indicare: “Istanza Autorizzazione Paesaggistica di … (nominativo richiedente) – diritti di segreteria”.
Informazioni sull’istanza
Iter del procedimento:
Accertamento di compatibilità paesaggistica

L’iter del procedimento è definito in dettaglio dall’articolo 167 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e il termine complessivo di conclusione è di 180 giorni dalla presentazione della domanda.