Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 l’autorizzazione paesaggistica è necessaria per ogni tipo di intervento che possa arrecare “pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”.
L’autorizzazione costituisce atto autonomo e preliminare al rilascio al permesso di costruire o agli altri titoli che legittimano l’intervento dal punto di vista urbanistico-edilizio (articolo 146 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42).
Accertamento di compatibilità paesaggistica
Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati deve presentare domanda per accertare la compatibilità paesaggistica (articolo 167 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42), se sono stati realizzati lavori:
- in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non hanno causato la creazione di superfici utili o volumi oppure un aumento di quelli legittimamente realizzati
- che hanno previsto l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica
- comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380).
Se la compatibilità paesaggistica è accertata, il trasgressore deve pagare una sanzione pari alla somma del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito grazie alla trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato dopo una perizia di stima.
Se la compatibilità paesaggistica non è accertata, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.